Art. 7.

      1. Le persone che manifestano la volontà di cessare l'esercizio della prostituzione hanno diritto, a richiesta, di essere inserite in:

          a) programmi di istruzione, di formazione professionale e di inserimento nel mondo del lavoro;

          b) programmi di sostegno economico e sociale.

      2. Il Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, promuove e coordina, attraverso la predisposizione di un apposito gruppo di lavoro:

          a) iniziative dirette a rimuovere le cause di ordine economico e sociale che favoriscono l'esercizio della prostituzione;

          b) attività di studio, di conoscenza, di comunicazione e di sostegno economico idonee alla prevenzione dell'esercizio della prostituzione;

          c) progetti di educazione e di formazione nei Paesi di emigrazione verso l'Italia idonei a prevenire l'esercizio della prostituzione;

          d) progetti sperimentali messi in opera dagli enti locali e dai soggetti operanti nel settore del privato sociale senza scopo di lucro diretti a favorire l'integrazione sociale delle persone che esercitano la prostituzione e la riduzione dei danni sanitari derivanti dall'esercizio della prostituzione.

 

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